Art. 304 LEF
Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologa-zione
1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato.
2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.
3 Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di contestazione della graduatoria e modifica unilaterale della graduatoria (art. 65 RUF)1 citazioni
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2Ricorso di una creditrice contro l'omologazione di un concordato (art. 4 Cost.; art. 307 LEF)1 citazioni
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3DTF 42_I_1131 citazioni01/01/1916 · 1 citazioni
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4DTF 33_I_8131 citazioni04/10/1907 · 1 citazioni
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5Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca 1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg0 citazioni
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6Retribuzione del commissario del concordato. 1. Rimborso delle spese necessarie (art. 11 cpv. 1 Tar0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kollokation1 citazioni
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Nachlassstundung0 citazioniPS180131· 03/09/2018 · 0 citazioni de
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0 citazioni02/12/2010 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.