Art. 304 LEF

Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologa-zione

1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato.
2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.
3 Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di contestazione della graduatoria e modifica unilaterale della graduatoria (art. 65 RUF)
    · 05/02/2004 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricorso di una creditrice contro l'omologazione di un concordato (art. 4 Cost.; art. 307 LEF)
    · 23/09/1996 · 1 citazioni
  3. 3
    DTF 42_I_113
    01/01/1916 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 33_I_813
    04/10/1907 · 1 citazioni
  5. 5
    Concordato con abbandono dell'attivo proposto da una banca 1. Procedura d'omologazione davanti all'autorità cantonale dei concordati per le banche (art. 37 cpv. 5 LBCR, art. 52 RE della LBCR, art. 8 e segg
    · 27/06/1969 · 0 citazioni
  6. 6
    Retribuzione del commissario del concordato. 1. Rimborso delle spese necessarie (art. 11 cpv. 1 Tar
    · 31/05/1968 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kollokation
    · 05/02/2004 · 1 citazioni de
  • Nachlassstundung
    PS180131
    · 03/09/2018 · 0 citazioni de
  • 02/12/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.