Fatti

[A.] e [B.] abitano in una casa a Möhlin e la adornano con luci natalizie da novembre a febbraio. Inoltre, mantengono un'illuminazione annuale della casa e del giardino. I vicini [D.] e [C.] si sono sentiti disturbati dall'illuminazione e hanno richiesto al comune una limitazione temporale e una riduzione delle emissioni luminose. Il consiglio comunale ha respinto la richiesta. [D.] e [C.] hanno quindi presentato un reclamo amministrativo, accolto dal Dipartimento Edilizia, Trasporti e Ambiente del Canton Argovia. [A.] e [B.] hanno fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale Amministrativo del Canton Argovia, che ha accolto parzialmente il ricorso e limitato temporalmente l'illuminazione. Contro questa decisione, [A.] e [B.] hanno presentato un ricorso per questioni di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la luce artificiale è da considerarsi un'emissione ai sensi della LPAmb e deve quindi essere limitata tempestivamente secondo il principio di precauzione, nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile e economicamente sostenibile. La limitazione temporale dell'illuminazione annuale alle ore 22:00 è proporzionata, in quanto rappresenta solo un lieve intervento sui diritti fondamentali dei ricorrenti, mentre esiste un interesse pubblico ad evitare emissioni di luce non necessarie. La limitazione dell'illuminazione natalizia al periodo dal 1° avvento al 6 gennaio, con spegnimento alle ore 01:00 del giorno successivo, tiene adeguatamente conto sia degli interessi privati dei ricorrenti…