Fatti
- La controversia riguarda la successione di un cittadino italiano domiciliato in Italia, deceduto il 24 gennaio 2003. Le sue uniche eredi sono la moglie e la figlia. - Essendo sorte delle divergenze riguardo alla regolamentazione della successione, le eredi hanno concluso il 18 febbraio 2004 un accordo transattivo che prevede, in particolare, il trasferimento di alcuni attivi alla figlia e la conclusione di un patto successorio. - Convinta che le fossero stati occultati alcuni averi o liberalità, la figlia ha adito il Tribunale di Torino (Italia) con una domanda di petizione di eredità e di divisione, contestando la validità dell'accordo del 18 febbraio 2004. - La moglie ha quindi proposto un'azione di accertamento della validità di tale accordo dinanzi al Tribunale di primo grado di Ginevra.Legge
- La Corte di giustizia di Ginevra ha accolto l'eccezione di litispendenza internazionale sollevata dalla moglie, sul presupposto che le due procedure vertono sulla medesima questione, ossia la validità dell'accordo del 18 febbraio 2004, che è al centro delle due controversie. - Sebbene l'accordo contenga una clausola di elezione del foro a favore dei tribunali ginevrini, ciò non impedisce l'applicazione della litispendenza internazionale disciplinata dalla Convenzione…