Fatti
La società GIRCA ha presentato una domanda di risarcimento danni e riparazione del danno morale contro IBM, sostenendo che atti commessi a Ginevra tra il 1935 e il 1945 presso la filiale ginevrina di IBM avrebbero costituito complicità in crimini contro l'umanità commessi dai nazisti. I tribunali ginevrini hanno accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da IBM. GIRCA ha interposto ricorso in riforma al Tribunale federale contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 60 cpv. 2 CO non consente di applicare una legge penale straniera per determinare il termine di prescrizione, ma solo il diritto penale svizzero. Ora, secondo l'art. 75bis CP, solo gli atti che non erano ancora prescritti all'entrata in vigore di questa disposizione nel 1983 sono imprescrittibili. Gli atti contestati a IBM, che si sarebbero svolti tra il 1935 e il 1945, erano quindi già prescritti a quella data e non possono beneficiare dell'imprescrittibilità.
Il Tribunale federale ha inoltre respinto gli argomenti di GIRCA secondo cui questa conclusione sarebbe contraria al diritto internazionale. Ha ritenuto che la Svizzera non…