Fatti

La controversia oppone P. alla fondazione previdenziale professionale della società X. AG e al Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna. La questione centrale è se le norme sull'indennizzo eccessivo nell'ambito della previdenza professionale siano state modificate dall'entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e dai relativi adeguamenti della Legge sulla previdenza professionale (LPP).

Legge

Il Tribunale federale conclude che l'entrata in vigore della LPGA non ha comportato alcun cambiamento nella situazione giuridica riguardante le norme sull'indennizzo eccessivo. L'art. 34a cpv. 1 e 2 LPP e l'art. 34 cpv. 2 LPP nella versione precedente al 31 dicembre 2002 hanno lo stesso contenuto sostanziale. Pertanto, l'art. 69 cpv. 2 LPGA, invocato dal ricorrente, non è applicabile alla previdenza professionale.

Il Tribunale federale ritiene che le condizioni giuridiche da prendere in considerazione siano quelle vigenti fino alla pronuncia della decisione cantonale (qui il 5 giugno 2003). Di conseguenza, non è…