Fatti
A., nato nel 1965, è stato vittima di un incidente il 16 luglio 1992 mentre lavorava per l'azienda di M. La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (CNA) si è fatta carico del caso. Successivamente, l'assicurazione invalidità ha concesso a A. misure di ordine professionale sotto forma di tirocini e di un apprendistato di impiegato d'ufficio. A. ha beneficiato di indennità giornaliere della CNA fino al 31 maggio 1993, poi di indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità a partire dal 1° giugno 1993. Il 22 dicembre 1995, A. ha citato in giudizio la Fondazione istituzione suppletiva LPP per il pagamento di una rendita mensile d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 1993.Legge
Secondo la giurisprudenza, il diritto a una rendita d'invalidità della previdenza professionale non sorge finché le misure di riabilitazione non sono terminate e l'assicurato beneficia pertanto di indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità. Questa soluzione rispetta la volontà del legislatore di coordinare il primo e il secondo pilastro e tiene conto degli scopi diversi attribuiti alle indennità giornaliere e alle rendite.
Nel caso di specie, la Fondazione istituzione suppletiva LPP, in quanto istituzione di previdenza…