Fatti
La controversia riguarda la prescrizione del diritto di risarcimento danni dell'istituto di previdenza professionale contro i suoi organi ai sensi dell'art. 52 LPP. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la questione della prescrizione, che rientra nel diritto federale. Il Tribunale federale ritiene che il diritto di risarcimento danni sia soggetto al termine di prescrizione di dieci anni ai sensi dell'art. 127 CO, e non alla prescrizione di cui all'art. 41 LPP che si applica solo alle prestazioni e ai contributi periodici. Il termine di prescrizione inizia a decorrere alla fine effettiva della funzione di organo, a condizione che la violazione degli obblighi sia stata corretta in precedenza. Non è la data della transazione finanziaria contraria alle norme di investimento, né la data del danno a essere determinante, ma il momento in cui l'organo responsabile lascia le sue funzioni presso l'istituto di previdenza.Legge
Il Tribunale federale ritiene che il termine di prescrizione di dieci anni ai sensi dell'art. 127 CO sia applicabile al diritto di risarcimento danni dell'istituto di previdenza contro i suoi organi ai sensi dell'art. 52 LPP. Questo termine inizia a decorrere alla fine effettiva della funzione di organo, a condizione che la violazione degli obblighi sia stata corretta in precedenza.
Infatti, il Tribunale federale ritiene che non sia opportuno basarsi sulla data di una singola transazione finanziaria contraria alle norme di investimento, né sulla data del verificarsi del danno, poiché questi elementi possono essere difficilmente identificabili dalle persone autorizzate ad agire per il risarcimento dei danni. È…