Fatti

Questa decisione riguarda la liquidazione del regime patrimoniale. Si tratta di determinare la partecipazione del coniuge all'aumento di valore di un conferimento dell'altro coniuge, conformemente all'art. 214 CC. Il Tribunale federale ha dovuto esaminare a quali condizioni è ammissibile la partecipazione proporzionale di ciascuna delle masse patrimoniali a un elemento del patrimonio.

I fatti sono i seguenti: durante il matrimonio, sono stati effettuati investimenti di valorizzazione negli immobili appartenenti al patrimonio personale di uno dei coniugi, mediante fondi provenienti dalla comunione dei beni acquisti. La giurisdizione inferiore ha accordato alla comunione dei beni acquisti un credito variabile corrispondente all'aumento di valore così generato.

Legge

Il Tribunale federale respinge questa soluzione. Esso ritiene che la giurisprudenza precedente ammetta la partecipazione proporzionale di più masse patrimoniali a un bene solo se l'investimento della massa estranea è già avvenuto al momento dell'acquisto del bene, e si tratta di un immobile.

Il Tribunale ritiene che il credito variabile introdotto dalla nuova regolamentazione del diritto matrimoniale (art. 206…