Fatti

Il fallimento della Società immobiliare X. SA a Losanna è stato dichiarato il 25 settembre 1990. Durante la vendita all'asta dell'immobile della società il 22 marzo 1991, l'Amministrazione cantonale delle imposte del Cantone di Vaud ha ritenuto che l'imposta sui guadagni in conto capitale realizzati costituisse un debito della massa fallimentare. La massa fallimentare ha contestato questa qualificazione, sostenendo che i crediti d'imposta sui guadagni in conto capitale non erano debiti della massa, ma debiti della società.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Ha ritenuto che i debiti della massa comprendano in particolare gli obblighi di diritto pubblico la cui origine si trova in un fatto realizzato dopo l'apertura del fallimento, il che è il caso dell'imposta sui guadagni in conto capitale realizzati durante la vendita dell'immobile dopo la dichiarazione di fallimento. Il credito d'imposta annuale intero nasce una o più volte a seconda che i fatti che lo generano producano uno o più guadagni in conto capitale (o aumenti di valore). Per la qualificazione dell'imposta, bisogna basarsi unicamente sul momento in cui sono realizzati i fatti generatori, cioè prima o dopo l'apertura del fallimento.

Il Tribunale federale ha respinto l'argomento secondo cui l'art. 114 cpv. 3 LEF farebbe nascere il credito d'imposta al momento dell'apertura del fallimento, indipendentemente dal momento di realizzazione dei guadagni in conto capitale. Ha inoltre respinto l'argomento di un eventuale trattamento ineguale dei creditori, ritenendo che nella misura in cui l'intero…