Art. 262 LEF

1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario.
2 Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ripartizione; pagamento di un'imposta sul maggior valore immobiliare quale debito della massa (art. 262 cpv. 1 LEF)
    · 27/10/1994 · 20 citazioni
  2. 2
    · 06/06/1996 · 18 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 75_III_19
    01/01/1949 · 13 citazioni
  4. 4
    Debito del fallito o debito della massa; qualifica dei contributi agli oneri e alle spese comuni di un immobile costituito in proprietà per piani (art. 712 h CC). 1. Ammissibilità dell'azione d'accertamento? (consid. 2)…
    · 19/12/1980 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    Imposta sui profitti in capitale quale debito della massa
    · 01/03/1996 · 10 citazioni Riassunto
  6. 6
    1. Potere d'esame delle autorità di vigilanza
    · 17/09/1987 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.