Art. 262 LEF
1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario.
2 Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione; pagamento di un'imposta sul maggior valore immobiliare quale debito della massa (art. 262 cpv. 1 LEF)20 citazioni
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218 citazioni
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3DTF 75_III_1913 citazioni01/01/1949 · 13 citazioni
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4Debito del fallito o debito della massa; qualifica dei contributi agli oneri e alle spese comuni di un immobile costituito in proprietà per piani (art. 712 h CC). 1. Ammissibilità dell'azione d'accertamento? (consid. 2)…11 citazioni
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5Imposta sui profitti in capitale quale debito della massa10 citazioni
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61. Potere d'esame delle autorità di vigilanza7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni
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3 citazioni29/01/2001 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.