Fatti

Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso di diritto pubblico contro una decisione della Corte cantonale che aveva parzialmente rifiutato il riconoscimento in Svizzera di due sentenze di fallimento pronunciate dal Tribunale di Napoli (Italia) il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata, con riserva del riconoscimento della sentenza di fallimento del 15 maggio 1996 nei confronti di F. e G. e della liquidazione dei beni dei falliti situati in Svizzera.

Legge

Ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP, la sentenza di fallimento straniera pronunciata nello Stato del domicilio del debitore è riconosciuta in Svizzera su richiesta dell'amministrazione fallimentare straniera o di un creditore, se è esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata. La dottrina prevalente ritiene che questa disposizione richieda solo l'esecutività della decisione, con esclusione dell'autorità di cosa giudicata. La Corte cantonale ha quindi commesso un arbitrio rifiutando di riconoscere la sentenza di fallimento italiana del 10 luglio 1996 solo perché non era ancora passata in giudicato.

Inoltre, la condizione di reciprocità posta dall'art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP è soddisfatta per l'Italia, secondo la dottrina. I giudici cantonali avrebbero quindi potuto riconoscere la sentenza di…