Art. 941 CO
1 Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: 1. la base di calcolo degli emolumenti; 2. la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; 3. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; 4. l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti; 5. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; 6. la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.
3 Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 67_I_1191 citazioni01/01/1941 · 1 citazioni
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2DTF 78_I_4490 citazioni07/10/1952 · 0 citazioni
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3DTF 78_I_4510 citazioni01/01/1952 · 0 citazioni
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4DTF 67_I_1110 citazioni01/01/1941 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2018.005664 citazioni23/01/2019 · 4 citazioni de
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VB.2012.005334 citazioni11/04/2011 · 4 citazioni de
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Verlust des Rechtsdomizils (Wiederaufnahme von VB.2010.00392)3 citazioniVB.2012.00096· 07/03/2012 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.