Art. 941 CO

1 Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: 1. la base di calcolo degli emolumenti; 2. la rinuncia alla riscossione degli emolumenti; 3. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti; 4. l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti; 5. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti; 6. la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.
3 Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 67_I_119
    01/01/1941 · 1 citazioni
  2. 2
    DTF 78_I_449
    07/10/1952 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 78_I_451
    01/01/1952 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 67_I_111
    01/01/1941 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2018.00566
    23/01/2019 · 4 citazioni de
  • VB.2012.00533
    11/04/2011 · 4 citazioni de
  • Verlust des Rechtsdomizils (Wiederaufnahme von VB.2010.00392)
    VB.2012.00096
    · 07/03/2012 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.