Fatti

Nell'ambito di una procedura esecutiva forzata avviata da B. contro C., il creditore ha contestato presso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in qualità di autorità di vigilanza, il sequestro effettuato dall'Ufficio delle esecuzioni di Lugano, che si è concluso con un certificato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 LEF. Nel corso del procedimento di ricorso, il presidente dell'autorità adita ha, con decisione del 7 gennaio 2003, ordinato alla Banca X. di produrre entro venti giorni un estratto conto per gli anni 2000-2002 per ogni rapporto a nome del debitore esecutato, compreso quello relativo a un conto numerato segnalato dal creditore, o di cui è il beneficiario economico, nonché una dichiarazione sull'eventuale esistenza di cassette di sicurezza a suo nome.

Legge

La Banca X. ha contestato questa decisione, ritenendo che la nozione di beneficiario economico sia estranea al diritto civile e che l'Ufficio delle esecuzioni debba limitarsi a sequestrare i beni di cui il debitore è incontestabilmente proprietario. Tuttavia, il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di indicare che tutti i beni di cui il defunto è il beneficiario economico possono essere oggetto di misure conservative in vista di una petizione di eredità. Inoltre, la giurisprudenza ha risolto la contraddizione tra il segreto bancario e l'obbligo di informazione della banca a favore di quest'ultima.

La banca ha inoltre sostenuto che l'autorità di vigilanza ha violato la sua competenza territoriale chiedendo informazioni su beni relativi a rapporti bancari al di fuori del Cantone Ticino. Tuttavia, il Tribunale federale ritiene che la richiesta di informazioni sia stata emessa dall'autorità di vigilanza competente e trasmessa all'ufficio legale della banca ricorrente nel Cantone Ticino, senza che vi sia stata violazione del principio di territorialità.

Infine, la banca ha…