Fatti

La Repubblica Islamica dell'Iran ha ottenuto il 12 maggio 1981 un sequestro (N. 381 SQ 276) sui beni di Universal Oil Trade Inc. (UOT) nonché su quelli intestati ad Ahmed Heidari e Ahmad Sarakbi presso la Compagnia Finanziaria Mediterranea COFIMED S.A. Il 9 dicembre 1988, American Express Bank ha ottenuto un sequestro (N. 288 SQ 680) sui beni di Ahmed Heidari detenuti dall'Ufficio delle esecuzioni di Ginevra e dall'UBS. American Express Bank ha contestato il verbale di sequestro, che prevedeva che la trasformazione del sequestro N. 381 SQ 276 in pignoramento definitivo avrebbe annullato l'esecuzione degli altri sequestri, in particolare quello ottenuto contro Heidari. American Express Bank ha concluso che dovrebbe poter partecipare provvisoriamente al pignoramento in virtù dell'art. 281 cpv. 1 LEF.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che il sequestro non costituisce una vera e propria misura esecutiva e non crea alcun privilegio di diritto sostanziale. Il sequestro ha un carattere eminentemente provvisorio e non conferisce al creditore sequestrante il privilegio di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita dei beni posti sotto esecuzione forzata.

Quando due sequestri si fanno concorrenza, l'oggetto della misura ottenuta dal secondo creditore non può essere ridotto, per applicazione analogica dell'art. 110 cpv. 3 LEF, alla parte dei beni già sequestrati, che rimarrebbe dopo il soddisfacimento del primo creditore. Il primo creditore sequestrante non…