Fatti

Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso contro una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. L'esecutore del concordato ordinario contestava la decisione che aveva stabilito che il credito per le spese del procedimento penale a carico del debitore non rientrava nel concordato giudiziario e doveva essere pagato integralmente. Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso, ritenendo che l'esecutore del concordato ordinario non abbia la legittimazione per ricorrere. Infatti, quando l'esistenza o il momento di nascita di un credito è controverso, l'esecutore del concordato non può decidere su questa questione con una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 17 LEF. La competenza per dirimere tale controversia spetta al giudice civile o all'istanza competente nel merito. Inoltre, l'autorità di vigilanza non ha nemmeno la competenza di decidere se un credito sia stato contratto con l'accordo del commissario al concordato dalla pubblicazione del differimento concordatario, ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 LEF. Infine, il fatto che il pagamento integrale del credito del Cantone potrebbe compromettere il dividendo concordatario del 6% non conferisce all'esecutore del concordato la legittimazione per ricorrere.

Legge

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, il debitore a cui è stato concesso un concordato con dividendo non perde la capacità di obbligarsi o di essere obbligato. I debiti che contrae dopo la conferma del concordato non partecipano a questa particolare forma di esecuzione forzata: i creditori di questi debiti successivi hanno…