Art. 310 LEF

Obbligatorietà per i creditori

1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo.
2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 306 cpv. 2 cifra 2 e art. 310 cpv. 1 LEF: Obbligatorietà del concordato omologato
    · 08/11/2004 · 5 citazioni
  2. 2
    Esecuzione per i debiti della massa nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 297, 310 cpv. 2 e 319 cpv. 2 LEF)
    · 21/06/2000 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Concordato relativo a un credito insinuato, viziato da un errore imputabile al comportamento della commissaria
    · 13/10/2016 · 1 citazioni
  4. 4
    Concordato con abbandono dell'attivo; uso dell'eccedenza della liquidazione
    · 26/08/2003 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 76_I_282
    17/11/1950 · 1 citazioni
  6. 6
    Esecuzione del concordato ordinario e competenze dell'esecutore
    · 14/03/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ergänzungsleistungen AHV - F.___ sel.
    VSBES.2019.231
    · 09/09/2019 · 1 citazioni de
  • OG.2013.00061
    09/03/2017 · 1 citazioni de
  • definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes
    ZKBER.2017.59
    · 25/05/2016 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.