Art. 310 LEF
Obbligatorietà per i creditori
1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo.
2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 306 cpv. 2 cifra 2 e art. 310 cpv. 1 LEF: Obbligatorietà del concordato omologato5 citazioni
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2Esecuzione per i debiti della massa nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 297, 310 cpv. 2 e 319 cpv. 2 LEF)5 citazioni
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3Concordato relativo a un credito insinuato, viziato da un errore imputabile al comportamento della commissaria1 citazioni
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4Concordato con abbandono dell'attivo; uso dell'eccedenza della liquidazione1 citazioni
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5DTF 76_I_2821 citazioni17/11/1950 · 1 citazioni
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6Esecuzione del concordato ordinario e competenze dell'esecutore0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ergänzungsleistungen AHV - F.___ sel.1 citazioniVSBES.2019.231· 09/09/2019 · 1 citazioni de
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OG.2013.000611 citazioni09/03/2017 · 1 citazioni de
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definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes1 citazioniZKBER.2017.59· 25/05/2016 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.