Fatti

Il 31 gennaio 1990, i coniugi [A.] hanno acquistato un immobile situato a Renens. Con contratto firmato il 25 novembre e il 1° dicembre 1992, hanno concesso in affitto a X. SA un deposito situato in questo immobile, per un affitto mensile netto di 1'800 fr.

Il 15 dicembre 1993, i coniugi [A.] hanno ceduto alla banca Y. (attualmente: la banca [Z.]) gli affitti versati da X. SA, al fine di garantire un prestito ipotecario concesso da questo istituto bancario. La cessione sarebbe stata attivata nel 1995.

Il 29 settembre 1997, il sig. [A.] è stato dichiarato fallito. Sua moglie e lui stesso sono stati anche oggetto di una procedura di realizzazione di pegno immobiliare intentata da [Z.], che ha richiesto la gestione ufficiale dell'immobile situato a Renens.

I coniugi [A.] hanno citato X. SA dinanzi al Tribunale degli affitti del cantone di Vaud al fine di ottenere il pagamento di 28'800 fr., interessi inclusi, a titolo di arretrati di affitto dal 1° giugno 1997 al 30 settembre 1998, nonché la revoca dell'opposizione formulata dalla difesa al comando di pagamento relativo.

La difesa ha contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti. L'istruttoria della causa è stata limitata a questa questione.

Il 15 maggio 2001, [Z.] ha inviato al consiglio dei ricorrenti una lettera contenente la retrocessione dei crediti di affitto alla sig.ra A.

Legge

La questione della legittimazione attiva deve essere esaminata alla chiusura dell'istruttoria. La retrocessione del credito intervenuta il 15 maggio 2001 ha conferito la legittimazione attiva alla ricorrente relativamente ai crediti controversi.

La cessione del credito è un atto di disposizione bilaterale che si basa sulla manifestazione reciproca e concordante delle volontà del cedente e del cessionario. La retrocessione è valida e ha trasferito i crediti di affitto alla ricorrente.

Tutta…