Fatti
Nel gennaio 1971, la società Indica Pubblicità S.A. (Indica) ha incaricato la società Cofid S.A. (Cofid), uno studio fiduciario, di svolgere vari compiti di amministrazione e gestione. Nel marzo 1971, Cofid ha anche concesso un prestito di 12'000 franchi ad Indica, rimborsabile in 36 rate mensili.
Il 29 ottobre 1971, l'Unione di Banche Svizzere (UBS) ha stipulato un contratto di fideiussione a garanzia degli impegni di Indica nei confronti di Cofid. Tale contratto prevedeva che la fideiussione fosse valida fino al 31 ottobre 1972 e si sarebbe estinta automaticamente se il creditore (Cofid) non avesse fatto valere i suoi diritti entro le 4 settimane successive a tale data.
Il 3 novembre 1972, Cofid ha informato l'UBS di aver avviato un'esecuzione contro Indica, in liquidazione. Tuttavia, il Tribunale Cantonale del Vallese ha respinto la richiesta di Cofid di ottenere il pagamento di 12'000 franchi da parte dell'UBS in virtù della fideiussione.
Legge
Ai sensi dell'art. 510 cpv. 3 CO, la fideiussione si estingue se il creditore non promuove giudizialmente l'esecuzione dei suoi diritti entro le 4 settimane successive alla scadenza della fideiussione e non prosegue l'esecuzione senza interruzioni rilevanti. La giurisprudenza ritiene che un'inattività del creditore superiore a 4 settimane costituisca generalmente una "interruzione rilevante" ai sensi di tale disposizione, salvo circostanze particolari.
Nel caso di specie, il Tribunale Federale ha constatato che Cofid è rimasta completamente inattiva per oltre 4 mesi per quanto riguarda le rate scadute del prestito, il che costituisce un'interruzione rilevante. Le altre procedure avviate da Cofid (richiesta di fallimento, azione di…