Fatti

[A.] e [B.] sono proprietari in comune di due particelle da cui sgorgano due sorgenti. Con rogito del 19 novembre 1997 hanno concesso alla [C. SA] una serie di servitù, con la condizione che il contratto non sarebbe stato valido senza il rilascio dei permessi di costruzione e la realizzazione di un centro termale da parte della C. SA. I diritti pattuiti sono stati iscritti a registro fondiario l'11 dicembre 1997. Dopo aver lamentato il mancato rispetto dei termini, [A.] e [B.] hanno convenuto in giudizio la [C. SA] chiedendo la rettifica del registro fondiario e la cancellazione delle iscrizioni. Il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la loro richiesta.

Legge

La Corte federale ha confermato il rigetto dell'azione di rettifica del registro fondiario. Secondo la giurisprudenza, l'azione di cui all'art. 975 CC è in linea di principio ammissibile solo per correggere iscrizioni fin dall'inizio indebite. La decadenza successiva del titolo giuridico su cui si fonda l'iscrizione non la rende automaticamente indebita. In tal caso, il proprietario del fondo gravato dispone solo di una pretesa obbligatoria nei confronti del titolare del diritto risultante dal registro fondiario, affinché la situazione giuridica anteriore del fondo venga ripristinata.

Nella fattispecie, la clausola del rogito che prevedeva la…