Fatti
I fatti sono i seguenti: - A.A. (la richiedente) e M.S. (il convenuto) si sono sposati nel 1995 in Giordania. - Nel 1999, il tribunale distrettuale H. ha pronunciato il loro divorzio. - Una controversia è attualmente pendente dinanzi al Tribunale cantonale di Lucerna riguardante la competenza internazionale dei tribunali lucernesi. - Nel 1998, il presidente del tribunale distrettuale H. ha affidato la figlia delle parti, nata nel 1996, alla custodia della richiedente e ha concesso al convenuto un diritto di visita. Ha inoltre condannato il convenuto a versare alla richiedente un assegno alimentare mensile di 1'600 CHF per se stessa e di 700 CHF più assegni per il figlio. - Il convenuto ha fatto ricorso contro questa decisione, ma il Tribunale cantonale di Lucerna ha confermato gli importi dell'assegno alimentare nel 2000.Legge
Il Tribunale federale ritiene che quando è stato reso verosimile che una sentenza di divorzio pronunciata all'estero potrebbe non essere riconosciuta in Svizzera e che, pertanto, la competenza internazionale è dubbia, il giudice svizzero del divorzio non viola la Costituzione…