Fatti
[C.], cittadino svizzero, e la signora E., musulmana di nazionalità libanese, si sono sposati il 29 gennaio 1993 a Beirut (Libano). Con memoria del 13 ottobre 1998, la moglie ha introdotto un'azione di divorzio dinanzi al Tribunale civile del distretto di Delémont. Nella sua risposta, il convenuto ha concluso principalmente per il rigetto della domanda, facendo valere in via pregiudiziale l'eccezione di cosa giudicata, in via subordinata la litispendenza, e in ogni caso l'incompetenza del tribunale adito. A tal fine, ha prodotto un atto emesso il 29/31 ottobre 1998 dal Tribunale char'i sunnita di Beirut, secondo il quale la decisione di scioglimento del matrimonio dei coniugi [C.] era passata in giudicato il 17 settembre 1998. Il Tribunale civile del distretto di Delémont e la Corte civile del Tribunale cantonale del Canton Giura hanno respinto le eccezioni sollevate dal convenuto e hanno riconosciuto la loro competenza a conoscere del procedimento di divorzio.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma proposto da [C.] contro questa sentenza. In assenza di una convenzione tra il Libano e la Svizzera, le condizioni per il riconoscimento dell'atto di scioglimento del matrimonio emanato dal Tribunale di Beirut sono disciplinate dalla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, una ripudiazione unilaterale della moglie da parte del marito viola manifestamente l'ordine pubblico materiale svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP) e non può in linea di principio essere riconosciuta, salvo quando la ripudiazione sia avvenuta all'estero tra cittadini del paese interessato e la validità del divorzio si ponga solo in via pregiudiziale. Nel caso di specie, il…