Fatti

- Il ricorrente, nato nel 1972, beneficiava dal febbraio 2008 di una rendita AI al 50% (grado di invalidità del 53%). - Tra il 9 e il 22 novembre 2010, l'ufficio AI ha fatto sorvegliare il ricorrente da un investigatore privato. Sulla base dei risultati di tale sorveglianza, l'ufficio AI ha sospeso le prestazioni e successivamente revocato retroattivamente il diritto alla rendita a decorrere dal 1° febbraio 2008. - Il tribunale cantonale ha annullato questa decisione e rinviato il fascicolo all'ufficio AI per un supplemento di istruttoria. L'ufficio AI ha quindi soppresso il diritto alla rendita alla fine del mese successivo alla notifica della decisione e ha nuovamente concesso prestazioni retroattive dal maggio 2011 fino alla soppressione della rendita alla fine di ottobre 2015. - Il ricorrente ha adito il Tribunale federale, contestando l'utilizzo dei risultati della sorveglianza nel procedimento AI.

Legge

1. La sorveglianza ordinata dall'ufficio AI era priva di una base legale sufficiente e ha quindi violato l'art. 8 CEDU e l'art. 13 Cost. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 I 169) e la legge sull'assicurazione infortuni (art. 28 e 43 LAINF, art. 96 LAI) non presentano una regolamentazione sufficientemente dettagliata e precisa delle condizioni e modalità della sorveglianza, in particolare per quanto riguarda la durata, la procedura di autorizzazione, la conservazione e l'utilizzo delle registrazioni. Il…