Fatti

X. è stato condannato per aver guidato il suo veicolo con un tasso alcolemico compreso tra 2,32 e 3,13 per mille, per aver attraversato un semaforo rosso e causato una collisione, per poi essersi dato alla fuga. Era già stato condannato nel 1995 per fatti simili. Il tribunale cantonale gli ha concesso la sospensione parziale della pena a condizione che si astenga completamente dal consumo di alcol durante il periodo di prova di 5 anni, sotto la sorveglianza dell'ufficio di esecuzione delle pene. Il Ministero pubblico ha fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

La Corte di Cassazione penale ritiene che il tribunale cantonale abbia fatto un uso eccessivo del suo potere discrezionale nel concedere la sospensione parziale della pena in queste circostanze. Sebbene il condannato abbia dimostrato un'astinenza totale dai fatti, ciò non è sufficiente da solo a giustificare un pronostico favorevole, data la gravità della recidiva.

Affinché l'astinenza possa fondare una previsione positiva, sarebbe necessario che fossero poste…