Fatti

Il 23 luglio 1990, la Sig.ra Sch.-A. ha presentato una richiesta all'ufficio esecuzioni per l'emissione di un atto di ritenzione nei confronti del Sig. M., locatario di una casa unifamiliare a H. La richiesta riguardava i canoni scaduti per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 maggio 1990, per un importo totale di 14'300 franchi. L'ufficio esecuzioni ha respinto la richiesta in quanto il diritto di ritenzione per gli alloggi in locazione era stato soppresso con la revisione del diritto locativo entrata in vigore il 1° luglio 1990. La Camera di sorveglianza delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Soletta ha confermato questa decisione. La Sig.ra Sch.-A. ha quindi ricorso contro questa decisione presso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il diritto di ritenzione del locatore previsto dal vecchio diritto (art. 272 e 286 cpv. 3 vecchio CO) dovesse essere riconosciuto e tutelato in conformità al principio della buona fede per i canoni scaduti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto locativo il 1° luglio 1990.…