Fatti

In questo caso, i creditori Credilisa S.A. e René Ravier avevano ottenuto il sequestro di diversi fondi appartenenti alla Clinica delle Charmettes S.A. e/o alla Residenza della Clinica delle Charmettes S.A. per crediti insoluti. L'Ufficio esecuzioni aveva quindi proceduto all'annotazione di restrizioni del diritto di alienazione nel registro fondiario. Successivamente, la Clinica delle Charmettes S.A. ha fornito fideiussioni solidali della UBS ai sensi dell'art. 277 LEF, il che ha portato l'Ufficio ad accettare tali garanzie, a revocare i sequestri e a richiedere la cancellazione delle restrizioni del diritto di alienazione. I creditori sequestranti hanno contestato questa decisione, senza successo presso le istanze inferiori.

Legge

La Corte ha innanzitutto respinto l'argomento dei ricorrenti secondo cui l'art. 6 dell'Ordinanza sulla realizzazione forzata degli immobili (ORI) conterrebbe un elenco esaustivo dei casi di cancellazione di una restrizione del diritto di alienazione. Ha ritenuto che questa disposizione non abbia carattere limitativo e che la prestazione di garanzie ai sensi dell'art. 277 LEF possa comportare la cancellazione di una tale restrizione.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'art. 277 LEF, che consente di surrogare agli oggetti sequestrati garanzie almeno equivalenti, si applichi anche agli immobili. Lo scopo perseguito, che è quello di alleviare la situazione del debitore, può essere raggiunto nel caso di immobili così come per i beni mobili. Poiché il debitore non è tenuto a tenere a disposizione i beni sequestrati stessi, ma solo a rappresentarne il valore, l'applicazione dell'art. 277 LEF conduce logicamente alla…