Art. 277 LEF

Garanzia prestata dal debitore

Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un’altra garanzia equivalente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sequestro di una garanzia
    · 30/09/1982 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Natura ed effetti della garanzia prevista dall'art. 277 LEF
    · 09/10/1980 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. La questione se l'ufficio debba prendere in custodia oggetti sequestrati dev'essere risolta conformemente all'art. 98 LEF. 2. Il debitore può esigere che gli oggetti sequestrati siano lasciati in suo possesso verso p…
    · 05/07/1956 · 4 citazioni
  4. 4
    La prestazione di garanzia secondo l'art. 277 LEF comporta la cancellazione di una restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario
    · 29/03/1990 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Liberazione degli oggetti sequestrati dietro garanzia
    · 06/05/1994 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 78_III_140
    30/09/1952 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ricorso contro l'arresto
    ZKBES.2019.159
    · 28/10/2019 · 1 citazioni de
  • 13/12/2018 · 1 citazioni de
  • Aufrechterhaltung Arrestbeschlag / Arrest Nr. ... (Beschwerde über ein Betreibungsamt)
    PS170122
    · 26/01/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.