Art. 277 LEF
Garanzia prestata dal debitore
Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un’altra garanzia equivalente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Sequestro di una garanzia7 citazioni
-
2Natura ed effetti della garanzia prevista dall'art. 277 LEF7 citazioni
-
31. La questione se l'ufficio debba prendere in custodia oggetti sequestrati dev'essere risolta conformemente all'art. 98 LEF. 2. Il debitore può esigere che gli oggetti sequestrati siano lasciati in suo possesso verso p…4 citazioni
-
4La prestazione di garanzia secondo l'art. 277 LEF comporta la cancellazione di una restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario3 citazioni
-
5Liberazione degli oggetti sequestrati dietro garanzia2 citazioni
-
6DTF 78_III_1402 citazioni30/09/1952 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Ricorso contro l'arresto1 citazioniZKBES.2019.159· 28/10/2019 · 1 citazioni de
-
1 citazioni13/12/2018 · 1 citazioni de
-
Aufrechterhaltung Arrestbeschlag / Arrest Nr. ... (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS170122· 26/01/2018 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.