Fatti
Il 29 luglio 1996, la Commissione fondiaria agricola del Cantone di Ginevra ha approvato la divisione di un fondo in due sottofond, di cui uno (xb) era soggetto alla LDFR. Nell'ottobre 2003, questo fondo xb è stato messo all'asta. I coniugi B., che si erano fatti cedere i crediti della Banca cantonale di Ginevra (BCGe) garantiti da un'ipoteca sul fondo, hanno acquistato questo fondo xb all'asta. Hanno quindi chiesto alla Commissione fondiaria agricola l'autorizzazione ad acquisire il fondo xb in qualità di creditori pignoratizi, in virtù dell'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR. La Commissione ha rifiutato, ritenendo che i coniugi B. avessero agito allo scopo di eludere i requisiti della LDFR, il che costituiva una frode alla legge.Legge
Il DTF ha respinto il ricorso dei coniugi B. contro questa decisione. Ha ritenuto che i coniugi B. si fossero fatti cedere i crediti della BCGe allo scopo di acquisire il fondo xb beneficiando dell'eccezione prevista dall'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, pur non essendo conduttori a titolo personale. Questa operazione, volta a collocarsi nella situazione di creditori pignoratizi per…