Fatti

[A.] ha lavorato come custode per il comune di U., che si è fuso nel 2011 con altri comuni per formare il comune di V. A seguito di questa ristrutturazione, il posto di [A.] è stato soppresso e le parti hanno concordato di risolvere di comune accordo il rapporto di lavoro al 30 giugno 2014. Il comune ha versato ad [A.] un'indennità di licenziamento equivalente a quattro mesi di stipendio, conformemente alla legge cantonale neuchâtelese sullo statuto della funzione pubblica (LSt). [A.] si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione e ha richiesto l'indennità di disoccupazione a partire dal 1° luglio 2014. La cassa cantonale neuchâtelese di assicurazione contro la disoccupazione (CCNAC) ha rifiutato il pagamento dell'indennità per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2014, ritenendo che [A.] non avesse subito una perdita di lavoro durante tale periodo poiché aveva percepito l'indennità di licenziamento dal suo datore di lavoro.

Legge

La Corte di diritto pubblico del Tribunale cantonale di Neuchâtel ha accolto il ricorso di [A.] e ha ritenuto che il diritto all'indennità di disoccupazione decorresse dal 1° agosto 2014. La CCNAC ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della CCNAC. Ha ritenuto che l'indennità di licenziamento versata dal comune,…