Fatti

Il Sig. [M.] era dipendente della Banca X a Zurigo, dove era principalmente responsabile della gestione indipendente dei titoli dei clienti della banca. Nel 1973 è stato nominato procuratore e nel 1979 è diventato firmatario. Tra il 1971 e il 1979, il Sig. [M.] si è fatto consegnare azioni di clienti della Banca X, depositate a nome della banca presso un'altra banca, e le ha vendute tramite la Banca Y. Ha quindi accreditato il ricavato di circa 900.000 franchi sul suo conto personale e ha utilizzato l'intero importo per i suoi bisogni personali. Il Tribunale cantonale ha condannato il Sig. [M.] per appropriazione indebita qualificata ai sensi dell'art. 140 cpv. 2 CP, falsità in documenti e soppressione di titoli.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in nullità del Sig. [M.] contro questa condanna. Ha ritenuto che il Sig. [M.] dovesse essere qualificato come gestore patrimoniale professionale ai sensi dell'art. 140 cpv. 2 CP, in quanto, in qualità di dipendente della banca, era responsabile della gestione indipendente del patrimonio dei clienti. Il fatto che non fosse il diretto contraente dei clienti lesi, ma il dipendente della banca incaricato contrattualmente della gestione del loro patrimonio, non incide sulla sua responsabilità penale in quanto gestore professionale. L'art. 140 cpv. 2 CP si applica anche ai dipendenti di imprese che gestiscono professionalmente il…