Fatti

Questo caso riguarda una domestica straniera assunta dalla Repubblica del Cile per lavorare nella residenza privata dell'Ambasciatore cileno a Ginevra. Per ottenere l'autorizzazione a lavorare in Svizzera, lo Stato cileno ha fornito alle autorità svizzere una dichiarazione di garanzia, impegnandosi a rispettare le condizioni salariali e lavorative applicabili a una domestica che lavora a Ginevra.

La domestica ha adito i tribunali civili svizzeri per far valere le sue richieste salariali e relative alle ferie, basandosi sull'art. 342 cpv. 2 CO, che consente a una parte di un contratto di lavoro di agire civilmente per ottenere l'esecuzione di un obbligo di diritto pubblico imposto alla sua controparte.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che, con la firma della dichiarazione di garanzia, lo Stato cileno si fosse impegnato nei confronti delle autorità svizzere a rispettare le condizioni salariali e lavorative applicabili a Ginevra. Questa obbligazione di diritto pubblico può essere invocata dalla domestica davanti al giudice civile in virtù dell'art. 342 cpv. 2 CO.

Sebbene le parti abbiano convenuto un'elezione di diritto a favore del diritto cileno, il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 342 cpv. 2 CO, nonché le disposizioni…