Fatti
Il caso riguarda due bambine, S. e H., che hanno subito attentati alla pudicizia da parte di M., il coniuge della loro nonna. I fatti si sono svolti tra il 1989 e il 1990. Le bambine hanno subito toccamenti e carezze sotto gli abiti, nonché baci sui seni e sul pube. I comportamenti di M. sono durati diversi mesi e hanno avuto ripercussioni psichiche sulle due bambine.
Il Tribunale del III distretto per il distretto di X. ha condannato M. a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale e ha assegnato 10'000 franchi a H. e 5'000 franchi a S. a titolo di indennità per danno morale. Il Tribunale cantonale del cantone del Vallese ha modificato la sentenza di primo grado e ha condannato M. a pagare 1'000 franchi a S. e 6'000 franchi a H.
Le ricorrenti hanno presentato un ricorso per nullità, che è stato trattato come un ricorso in riforma dal Tribunale federale. Hanno chiesto un'indennità di 15'000 franchi per H. e di 8'000 franchi per S.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la ricevibilità del ricorso per nullità e ha deciso di trattarlo come un ricorso in riforma. Ha considerato che le conclusioni civili non erano state giudicate contemporaneamente all'azione penale, il che rendeva il ricorso per nullità irricevibile.
Il Tribunale federale ha quindi esaminato la violazione dell'art. 49 CO e ha considerato che l'indennità per danno morale doveva essere fissata in base alla gravità dell'offesa e alla possibilità di alleviare il dolore morale. Ha ricordato che l'indennità per danno morale è destinata a riparare un danno che può essere difficilmente ridotto a una semplice somma di denaro.
Il Tribunale federale ha distinto il caso di S. da quello di H. e ha considerato che i comportamenti di M. non avevano avuto le stesse…