Fatti
Il fallimento di A. è stato pronunciato l'11 dicembre 2006 e chiuso il 15 gennaio 2008. Il 4 aprile 2011, B. SA ha notificato a A. un precetto esecutivo, e il debitore esecutato ha formato opposizione totale eccependo il mancato ritorno a miglior fortuna. L'8 aprile 2011, l'Ufficio delle esecuzioni di Ginevra ha trasmesso l'opposizione al Tribunale di prima istanza di Ginevra, conformemente all'art. 265a cpv. 1 LEF. Il 2 agosto 2011, il Tribunale ha dichiarato irricevibile l'eccezione di mancato ritorno a miglior fortuna, ha stabilito che l'opponente è tornato a miglior fortuna per 380 fr. al mese e ha posto le spese e le indennità della procedura a suo carico. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso costituzionale del debitore esecutato.Legge
Secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF, la decisione pronunciata in procedura sommaria sul ritorno a miglior fortuna (art. 251 lett. d CPC) non è soggetta a nessun ricorso cantonale. Si tratta di una norma speciale che deroga al principio del doppio grado di giurisdizione e all'esigenza di un tribunale superiore, sanciti…