Art. 189 LEF

Decisione del giudice del fallimento

1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 n. 3, 173, 173a, 175 e 176.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sospensione provvisoria di un'esecuzione in via cambiaria; differimento del fallimento
    · 21/08/2007 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Procedura relativa alla concessione del sequestro
    · 02/04/1981 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Dichiarazione di fallimento; anticipo delle spese; arbitrio
    · 22/12/1971 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 62_I_209
    01/01/1936 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 54_III_180
    18/06/1928 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Konkurseröffnung/Aussetzung des Entscheides wegen Gesuch um Nachlassstundung (Wechselbetreibung)
    · 30/04/2010 · 1 citazioni de Riassunto
  • 20/04/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.