Art. 189 LEF
Decisione del giudice del fallimento
1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 n. 3, 173, 173a, 175 e 176.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sospensione provvisoria di un'esecuzione in via cambiaria; differimento del fallimento0 citazioni
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2Procedura relativa alla concessione del sequestro0 citazioni
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3Dichiarazione di fallimento; anticipo delle spese; arbitrio0 citazioni
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4DTF 62_I_2090 citazioni01/01/1936 · 0 citazioni
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5DTF 54_III_1800 citazioni18/06/1928 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konkurseröffnung/Aussetzung des Entscheides wegen Gesuch um Nachlassstundung (Wechselbetreibung)1 citazioni
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0 citazioni20/04/2010 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.