Fatti

Il 18 gennaio 2007, Y. ha notificato a X. SA un precetto di pagamento nell'ambito di una procedura di esecuzione per effetti di cambio, al quale la debitrice ha formulato opposizione. Con sentenza del 27 febbraio successivo, il Tribunale di prima istanza del cantone di Ginevra ha dichiarato tale opposizione parzialmente ammissibile.

L'8 marzo 2007, la debitrice ha introdotto un'azione di annullamento della procedura di esecuzione sulla base dell'art. 85a LEF. Il 30 marzo 2007, il creditore ha depositato una richiesta di fallimento nei confronti della debitrice; quest'ultima ha chiesto il rinvio del fallimento ai sensi dell'art. 173 al. 1 o 2 LEF.

Con sentenza dell'8 maggio 2007, il Tribunale di prima istanza del cantone di Ginevra ha dichiarato il fallimento della debitrice, con effetto a partire da quel giorno alle 14:15. X. SA presenta un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone l'annullamento; in via subordinata, chiede l'annullamento e il rinvio della causa alle autorità giudiziarie ginevrine per una decisione da parte di un tribunale superiore.

Legge

La ricorrente sostiene che l'autorità precedente ha violato in modo arbitrario l'art. 173 al. 1 LEF decidendo sulla richiesta di fallimento prima della domanda di sospensione provvisoria della procedura di esecuzione e rifiutando di rinviare la dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale federale ha esaminato il rapporto tra gli art. 85a al. 2 e 173 al. 1 LEF e ha concluso che, se il debitore intende ottenere una sospensione provvisoria della procedura di esecuzione al fine di beneficiare di un rinvio del fallimento, deve presentare la sua domanda prima dell'udienza di fallimento. Se il debitore ha proceduto in tal senso, il giudice non può dichiarare il fallimento prima che sia nota la sorte della domanda di sospensione…