Art. 173 LEF
Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità
1 Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a cpv. 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.
2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza.
3 Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vecchio art. 39 cpv. 1 n. 5, art. 171 segg12 citazioni
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2Sospensione provvisoria di un'esecuzione in via cambiaria; differimento del fallimento7 citazioni
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31. Adito con una istanza di fallimento, il giudice deve verificare d'ufficio se le regole sul foro dell'esecuzione sono state osservate4 citazioni
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4Ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF)3 citazioni
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5DTF 51_III_1573 citazioni01/01/1925 · 3 citazioni
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6Sospensione dell'esecuzione e differimento della decisione di fallimento2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni20/04/2010 · 4 citazioni de
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3 citazioni28/10/2010 · 3 citazioni de
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Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG2 citazioniBEZ.2020.22· 24/07/2020 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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