Fatti
[T.] e la signora [B.] sono divorziati dal 1975. La sentenza di divorzio ha posto a carico del padre, [T.], un contributo di mantenimento scaglionato da 300 a 500 franchi per figlio. Da agosto 1976, [T.] ha smesso di pagare questi assegni. Al 31 ottobre 1982, gli arretrati ammontavano a 79'534.20 franchi. La signora [B.] ha ceduto il suo credito all'Ufficio di recupero e di anticipi degli alimenti alimentari del Cantone di Vaud. Il 27 ottobre 1982, il Cantone di Vaud ha presentato una richiesta affinché sia ordinato al datore di lavoro di [T.] di trattenere l'importo degli assegni dovuti ai figli dallo stipendio del debitore e di versarlo direttamente all'Ufficio di recupero.Legge
1. La contestazione del ricorrente [T.] riguardo all'importo della trattenuta da imporre sul suo stipendio non è una contestazione civile ai sensi degli artt. 44 e 46 OG. L'art. 291 CC prevede una misura di esecuzione forzata privilegiata sui generis, che non dà luogo a una contestazione civile. Le controversie relative esclusivamente all'esecuzione forzata non danno luogo a contestazioni civili ai sensi degli artt. 44 e 46 OG.
2. La controversia relativa all'applicazione dell'art. 291 CC non può essere qualificata come affare civile ai sensi dell'art. 68 OG. Il ricorso non solleva i motivi previsti al comma 1, lettere a e b, di questa disposizione legale.
3. Sebbene l'art. 291 CC istituisca una misura di esecuzione forzata, essa non risponde alle norme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. In mancanza dell'intervento dell'Ufficio…