Fatti
Il caso riguarda un conducente, X., che ha causato un incidente stradale il 23 dicembre 2003, provocando la morte di un passeggero e ferendo due altre persone. Il conducente è stato riconosciuto colpevole di guida in stato di ebbrezza, di omicidio colposo, di lesioni personali colpose, di violazione del limite di velocità massima consentita e di guida di un veicolo in stato di incapacità di guidare.
Il tribunale distrettuale di Baden ha condannato X. a 21 mesi di prigione. La corte d'appello del cantone di Argovia ha ridotto la pena a 20 mesi di prigione con sospensione condizionale e una multa di 1 000 franchi svizzeri.
La procuratrice generale del cantone di Argovia ha presentato appello, chiedendo l'annullamento della decisione della corte d'appello e la condanna di X. a una pena di prigione parzialmente ferma con un periodo di prova di tre anni.
Legge
La Corte federale ha esaminato la questione dell'obbligo di motivazione e della connessione di una pena privativa della libertà con una multa. La Corte ha considerato che la corte d'appello aveva violato il suo obbligo di motivazione non giustificando perché non aveva considerato un sospensione condizionale parziale come necessaria, nonostante i precedenti giudiziari di X. e le richieste della procuratrice generale.
La Corte ha anche esaminato la questione della connessione di una pena privativa della libertà con una multa. La Corte ha considerato che la corte d'appello aveva applicato in modo errato l'articolo 42, comma 4, del Codice penale svizzero, pronunciando una pena di prigione di 20 mesi e una multa di 1 000 franchi svizzeri, senza giustificare perché la pena di prigione non poteva essere ridotta a causa della…