Fatti

L'assicurata R., nata nel 1939, ha lavorato per la Maschinenfabrik S. AG dal 1972 alla fine di giugno 1989 ed era affiliata dal gennaio 1985 alla cassa pensione della SBG (Sammelstiftung BVG der SBG). Dal 1° maggio 1989 percepisce una rendita completa dell'assicurazione invalidità. Inoltre, dal 1° agosto 1989, la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) le versa una rendita d'invalidità a causa di un'incapacità lavorativa del 32% dovuta a una malattia professionale. Il 25 luglio 1991, R. ha chiesto alla cassa pensione della SBG di pagarle anche una rendita d'invalidità. La cassa ha riconosciuto in linea di principio questo diritto, ma ha ritenuto di dover versare solo una rendita parziale del 68% a causa della rendita del 32% già versata dalla SUVA. R. ha quindi adito il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea Campagna, che ha in linea di principio riconosciuto il suo diritto a una rendita d'invalidità della cassa pensione. Quest'ultima ha fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la cassa pensione non possa più invocare la sua buona fede riguardo alla conformità legale dell'art. 52 delle sue disposizioni generali (AVB) a partire dal novembre 1990, data in cui avrebbe dovuto essere a conoscenza del contenuto essenziale della sentenza del 31 agosto 1990 che dichiarava illegale l'art. 25 cpv. 1 OPP 2 su cui si basava l'art. 52 AVB. Pertanto, la cassa pensione è tenuta a versare…