Fatti
La coppia coniugata [A.C.] e [B.C.] trasferì nel estate 2006 la propria residenza da [U.] (Canton San Gallo) a [V.] (Canton Appenzello Esterno). [A.C.] si stabilì come avvocato parzialmente autonomo nella città di [W.] . Il 28 settembre 2007 presentarono la dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2006 nel Canton Appenzello Esterno. Nel Canton San Gallo non presentarono la dichiarazione fiscale per il periodo fiscale 2006 né per i periodi di valutazione successivi.
Nell'ambito della valutazione per il periodo fiscale 2009, il Canton Appenzello Esterno si rivolse all'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo il 28 dicembre 2011. Quest'ultimo fu informato delle valutazioni omesse relative ai periodi fiscali 2006, 2007 e 2008 e valutò con decisione del 29 dicembre 2011 l'imposta cantonale e comunale per il reddito e il patrimonio derivanti dall'attività di avvocato autonomo del marito nel periodo fiscale 2006.
Il ricorso presentato contro tale decisione fu accolto dall'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo a causa della scadenza del termine di valutazione con decisione di ricorso del 24 febbraio 2012. Il 25 febbraio 2014, l'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo avviò un procedimento di riscossione delle imposte per il periodo fiscale 2006 e valutò la coppia coniugata [C.] con la decisione di riscossione delle imposte del 7 novembre 2014 e il conto finale del 6 novembre 2014 per l'imposta cantonale e comunale.
Legge
Il Tribunale federale doveva esaminare se fossero soddisfatte le condizioni per l'esecuzione di un procedimento di riscossione delle imposte ordinario ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LAID. L'istanza precedente aveva deciso che la valutazione fiscale 2006 era nuova, poiché era stata presentata all'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo solo dopo la scadenza del termine di valutazione.
Tuttavia, il Tribunale federale concluse che i fattori fiscali della valutazione fiscale 2006 erano stati resi noti all'autorità fiscale valutante al più tardi il 28 dicembre 2011. La valutazione dei fattori fiscali controversi non era quindi stata omessa ingiustificatamente. L'istanza precedente aveva anche valutato in modo errato l'obbligo…