Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale cantonale dei Grigioni per violazione grave e semplice delle norme di circolazione nonché per infrazione dell'ordinanza sui conducenti. La condanna si basava sulle constatazioni che il ricorrente il 4 gennaio 2013 nel tunnel Crap Sés aveva superato il limite di velocità consentito di 80 km/h e aveva superato un semirimorchio, costringendo un'auto in arrivo a frenare. Inoltre, aveva superato il limite di velocità segnalato di 38 km/h sulla strada del passo del Giulio e aveva impostato l'orario del tachimetro in modo errato.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza e la sua assoluzione da colpa e pena. Ha eccepito l'ammissibilità del diagramma del tachimetro e dei rapporti di valutazione come mezzi di prova e ha sostenuto che l'autorità inferiore aveva violato il suo diritto ad essere ascoltato e aveva agito in modo arbitrario.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'eccezione dell'ammissibilità del diagramma del tachimetro e dei rapporti di valutazione come mezzi di prova. Ha stabilito che il diagramma del tachimetro era stato legittimamente acquisito a causa del sospetto di reato relativo al sorpasso nel tunnel e alla relativa violazione della velocità e quindi era ammissibile.

Il Tribunale ha anche respinto l'eccezione della violazione del diritto ad essere ascoltato. Ha stabilito che l'autorità inferiore poteva rifiutare la richiesta di prova del ricorrente di disporre una perizia giudiziaria per la valutazione del diagramma del tachimetro senza violare il suo…