Fatti

La [X.] Banca AG (di seguito: il contribuente) era registrata con il numero xxx nel registro dei contribuenti dell'IVA. Il 31 gennaio 2001, ha presentato alla Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) la richiesta di ammissione alla pauschale di detrazione dell'IVA per le banche, con effetto dal 1° gennaio 2001. L'AFC ha accolto la richiesta il 2 febbraio 2001.

Il 29 dicembre 2006, il contribuente ha chiesto di tornare al metodo di calcolo effettivo dell'IVA, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006. L'AFC ha comunicato al contribuente il 13 marzo 2007 che la revoca della pauschale di detrazione dell'IVA per le banche era esclusa in base alle circostanze.

Contro la decisione di rigetto dell'AFC, il contribuente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 12 aprile 2013. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso con sentenza A-1882/2013 del 10 febbraio 2014.

Il contribuente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della sentenza A-1882/2013 del 10 febbraio 2014.

Legge

Il Tribunale federale esamina la propria competenza e le altre condizioni di ammissibilità d'ufficio. La sentenza controversa è una decisione che chiude la procedura del Tribunale amministrativo federale in una materia di diritto pubblico.

Il contribuente sostiene che l'interpretazione e l'applicazione della clausola di semplificazione da parte del giudice di primo grado violano il diritto federale. Il Tribunale federale ha già risolto le questioni giuridiche sollevate e deciso che le questioni giuridiche sollevate sono già state risolte dal Tribunale federale in forma…