Fatti
La ricorrente, una fondazione di previdenza per il personale con sede a Zurigo, ha venduto nel 2009 tre immobili a San Gallo e ha realizzato un utile. Contestualmente, ha alienato un immobile in [U.] con una perdita. La ricorrente ha chiesto di distribuire la perdita proporzionalmente sui tre immobili venduti a San Gallo e di compensarla con gli utili corrispondenti. L'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo e il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo hanno respinto la richiesta.
La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha sostenuto che, in quanto istituto di previdenza esente da imposte, poteva compensare le perdite dalla vendita dell'immobile in [U.] con gli utili dalla vendita degli immobili a San Gallo.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione del diritto tributario cantonale armonizzato da parte delle autorità cantonali e ha stabilito che la ricorrente, in quanto istituto di previdenza esente da imposte, è soggetto all'imposta sugli utili immobiliari. Il Tribunale ha ritenuto che la compensazione delle perdite da vendite di altri immobili con utili immobiliari non è in contrasto con il sistema e che i Cantoni devono prevedere il deducibilità delle perdite nell'imposta sugli utili immobiliari per le persone giuridiche esenti da imposte.
Il Tribunale federale ha sottolineato che l'art. 23 cpv. 4 seconda frase LAID obbliga i Cantoni a prevedere il deducibilità delle perdite nell'imposta sugli utili immobiliari per le persone giuridiche esenti da imposte. Il Tribunale ha ritenuto che l'autorità…