Fatti

Il ricorrente [X.] era proprietario di un fondo agricolo nel comune di [G.] /SZ. Il fondo fu messo all'asta il 29 febbraio 2008 e l'aggiudicazione per la parte agricola fu assegnata a [Y.] . Il ricorrente presentò ricorso contro la concessione dell'autorizzazione di acquisizione a [Y.] e chiese di annullare l'autorizzazione e di stabilire che non poteva essere concessa alcuna autorizzazione di acquisizione.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto non entrò nel merito del ricorso e respinse la richiesta di gratuito patrocinio. Il ricorrente presentò ricorso al Tribunale federale e chiese di rinviare la causa al Tribunale amministrativo per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale unificò i due procedimenti e archiviò il procedimento 2C_978/2012 come concluso. Esaminò la legittimazione del ricorrente a presentare ricorso contro la concessione dell'autorizzazione di acquisizione e concluse che il ricorrente non era legittimato, poiché non era affittuario, acquirente, titolare di un diritto di prelazione o di assegnazione del fondo in questione.

Il Tribunale respinse l'obiezione del ricorrente secondo cui non gli era stata data la possibilità di prendere posizione in modo corretto sulla questione della legittimazione al ricorso. Stabilì che il ricorrente aveva avuto l'opportunità di esporre le circostanze che potevano giustificare la sua legittimazione e che l'aveva fatto.

Il Tribunale concluse anche…