Fatti
Il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha chiesto di annullare la decisione della Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia pubblica e di stabilire che [X.] per l'anno 2001 era escluso dai pagamenti diretti. [X.] gestisce un'azienda agricola ad [A.] (AG) e aveva superato negli anni 2000 e 2001 lo stock di bestiame massimo consentito del 40% e rispettivamente di 80 vitelli da ingrasso o 4800 pollastri da ingrasso.
L'Ufficio federale dell'agricoltura aveva imposto una tassa di Fr. 4'000.-- per non aver rispettato lo stock di bestiame massimo e aveva informato [X.] che gli agricoltori i cui stock di bestiame superavano i limiti della normativa sugli stock massimi non avrebbero ricevuto pagamenti diretti.
La Commissione di ricorso agricola del Cantone Argovia ha annullato la decisione e ha ordinato al Dipartimento delle finanze del Cantone Argovia di pagare a [X.] Fr. 48'674. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha presentato ricorso contro la decisione alla Commissione di ricorso EVD, che ha respinto il ricorso e ha ordinato che la sezione cantonale dell'agricoltura pagasse a [X.] Fr. 45'666.-- di pagamenti diretti per l'anno 2001.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la cancellazione dei pagamenti diretti per l'anno 2001 a causa della violazione della normativa sugli stock massimi era legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD).
Il Tribunale ha stabilito che il Consiglio federale ha esercitato la competenza assegnatagli dall'art. 70 cpv. 6 lett. b LAgr, incorporando nell'art. 2 cpv. 2 lett. c OPD la norma secondo cui gli agricoltori i cui stock di bestiame superano i…