Fatti

I ricorrenti A. e [B.X.] hanno presentato un'opposizione alle decisioni di valutazione dell'Amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta di Svitto per i periodi di imposta 1997/98 e 1999/2000. La Commissione tributaria cantonale di Svitto ha respinto l'opposizione. Di conseguenza, i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale amministrativo del Canton Svitto, che ha respinto il ricorso il 16 marzo 2005. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale amministrativo e di valutare nuovamente l'imposta federale diretta per i periodi di imposta 1997/98 e 1999/2000.

I ricorrenti hanno sostenuto che il marito [A.X.] , in quanto consulente fiscale autonomo, potesse dedurre le perdite dalla sua attività autonoma dal reddito da attività dipendente. Tuttavia, l'autorità inferiore ha stabilito che il marito aveva cessato la sua attività autonoma alla fine del 1996 e quindi non poteva più chiedere deduzioni.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se l'autorità inferiore ha violato il diritto federale. Ha stabilito che i ricorrenti sono stati lesi dalla decisione impugnata e sono legittimati a presentare il ricorso. Il Tribunale federale, nel procedimento di ricorso di diritto amministrativo, non è vincolato dalle richieste delle parti né dalle loro motivazioni e può accogliere o respingere il ricorso per motivi diversi da quelli addotti nel procedimento.

Il Tribunale federale ha valutato se il marito [A.X.] abbia esercitato un'attività autonoma negli anni di esercizio rilevanti 1995/96 e 1997/98. Ha stabilito che l'autorità inferiore, sulla base di una valutazione di tutte le circostanze, è giunta alla conclusione che non si tratta di un'attività autonoma. Questa conclusione non è censurabile, poiché il…