Fatti
Il ricorrente, [X.] , era membro del consiglio di amministrazione e direttore della direzione del gruppo della [A.] -Holding. Fu condannato dal Tribunale distrettuale di Baden per plurale tentativo di falsificazione di documenti a 8 mesi di reclusione. Il Tribunale d'appello del Cantone Argovia ridusse la pena a 6 mesi di reclusione. [X.] presentò sia ricorso di diritto pubblico che ricorso per nullità federale e chiese l'annullamento della sentenza.
L'accusa imputa a [X.] di non aver indicato la pegno della gestione dei fondi della [A.] -Holding presso la [D.] -Banca come obbligazione eventuale nei bilanci della [A.] -Finanz AG e della [A.] -Holding nonché nel bilancio consolidato del gruppo. Inoltre, avrebbe rilasciato due dichiarazioni di completezza non veritiere relative alla chiusura della [A.] -Finanz AG e della [A.] -Holding al 31 marzo 1992.
Legge
Il Tribunale federale esaminò il ricorso di diritto pubblico e il ricorso per nullità federale. Giunse alla conclusione che il ricorso di diritto pubblico doveva essere respinto, per quanto ammissibile. Il ricorso per nullità federale fu parzialmente accolto, la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Argovia annullata e la causa rinviata alla precedente istanza per una nuova decisione.
Il Tribunale federale stabilì che la precedente istanza aveva giustamente ritenuto che la pegno intesa della gestione dei fondi avrebbe dovuto essere indicata come obbligazione eventuale nel bilancio della [A.] -Finanz AG nonché nel bilancio consolidato del gruppo ai sensi dell'art. 670 cpv. 1 aOR. L'omissione di tali registrazioni doveva essere qualificata come falsificazione di documenti.
Il Tribunale federale annullò…