Fatti

La Fondazione [X.] di ricerca, una fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. CC, sostiene la salvaguardia a lungo termine degli interessi della [Z. AG] e delle sue società del gruppo come imprese indipendenti e tecnologicamente orientate. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha condotto un controllo presso la fondazione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento del 22 giugno 1994 sull'IVA (Regolamento sull'IVA; OIVA) nei mesi di settembre e novembre 1997. È stato verificato il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 1997. A seguito di ciò, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha emesso un conto supplementare per un addebito di Fr. 5'376'638.--. Questo importo era composto da diverse voci, che in sostanza riguardavano imposte sul valore aggiunto dedotte in eccesso.

La fondazione si è opposta all'addebito e ha presentato un'opposizione, che tuttavia è stata respinta. Successivamente, la fondazione ha chiesto l'annullamento della decisione di opposizione alla Commissione federale di ricorso delle contribuzioni, che ha respinto il ricorso. A seguito di ciò, la fondazione ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di diritto amministrativo e ha stabilito che la ricorrente non ha soddisfatto le condizioni per la detrazione dell'IVA. La detrazione dell'IVA è ammessa solo se il contribuente utilizza la prestazione di ingresso per forniture o servizi tassabili. La ricorrente non ha potuto dimostrare che le prestazioni di ingresso da lei acquistate siano state effettivamente utilizzate per prestazioni di uscita.

Il Tribunale federale ha anche respinto l'argomentazione della ricorrente secondo cui le prestazioni da lei fornite sarebbero a titolo oneroso, poiché sarebbero fornite a titolo…