Fatti

I ricorrenti [A.] e [B.] hanno presentato alla autorità fiscale del cantone di Basilea Città una dichiarazione fiscale per l'anno 1999, in cui hanno dichiarato un reddito imponibile di Fr. 56'936.--. L'autorità fiscale ha fissato il reddito imponibile a Fr. 90'600.--. Successivamente è emerso che [A.] aveva venduto nel marzo 1999 i diritti di importazione e distribuzione nonché una parte delle scorte della sua ditta individuale per Fr. 200'000.--. L'autorità fiscale ha quindi emanato una decisione di tassazione supplementare e di penalità, in cui ha fissato il reddito imponibile a Fr. 290'600.-- e ha irrogato una tassazione supplementare di Fr. 25'200.70 nonché una penalità di Fr. 23'940.65.

I ricorrenti hanno presentato un'opposizione, che tuttavia è stata respinta. Successivamente si sono rivolti alla commissione di ricorso fiscale del cantone di Basilea Città, che ha fissato la penalità all'80% dell'importo della tassazione supplementare. I ricorrenti hanno quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo e ha stabilito che i ricorrenti, in quanto contribuenti, sono legittimati a presentare il ricorso. Il tribunale ha applicato d'ufficio il diritto federale e ha esaminato la censura di violazione del diritto federale.

Il tribunale ha concluso che il ricavo dalla vendita dei diritti di importazione e distribuzione costituisce un guadagno in capitale che rientra nel reddito imponibile da attività autonoma e che è stato realizzato nell'anno di imposta 1999. L'autorità fiscale del cantone di Basilea Città ha quindi legittimamente emanato una decisione di tassazione supplementare e di penalità.

Il tribunale ha tuttavia anche esaminato la questione se…