Fatti

Il ricorrente, un cittadino libanese, presentò il 12 dicembre 1989 una domanda di asilo, che fu respinta con decisione della Commissione di ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 7 marzo 1991. Successivamente, presentò un'altra domanda di asilo con identità falsa, che fu anch'essa respinta; una terza domanda di asilo, presentata con un'altra identità falsa, fu archiviata nel settembre 1991. Il 20 febbraio 1992, il ricorrente sposò una cittadina svizzera e ottenne, sulla base di questo, un permesso di soggiorno per il cantone di Berna.

L'Ufficio federale per i rifugiati chiese al ricorrente il 7 maggio 1992 di restituire le prestazioni assistenziali ricevute, pari a Fr. 7'438.30, entro il 31 maggio 1992, o di presentare una proposta concreta di rimborso. Il ricorrente contestò successivamente la richiesta di restituzione. Con decisione del 30 gennaio 1995, l'Ufficio federale per i rifugiati quantificò l'importo da restituire per le prestazioni assistenziali in Fr. 6'134.85 e concesse al ricorrente un termine fino al 28 febbraio 1995 per effettuare il pagamento o presentare una proposta concreta di pagamento.

Il 3 marzo 1995, il ricorrente presentò ricorso contro questa decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il 24 marzo 1999, durante la pendenza del procedimento di ricorso, chiese al Dipartimento di dichiarare la prescrizione della richiesta di restituzione e di assegnargli un indennizzo per le spese processuali.

Il Dipartimento respinse il ricorso il 29 dicembre 1999. Sostenne che, date le circostanze, non poteva essere invocata la prescrizione; inoltre, la restituzione delle prestazioni assistenziali per un importo di (secondo il calcolo dell'Ufficio federale per i rifugiati nella risposta del 7 giugno 1995) ancora Fr. 4'716.85 era da considerarsi ragionevole.

Legge

Il Tribunale federale si è occupato della questione se il ricorso amministrativo contro la decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 29 dicembre 1999 sia ammissibile. È giunto alla conclusione che il ricorso amministrativo è ammissibile, poiché la nuova legge sugli asili del 26 giugno 1998 ammette il ricorso amministrativo anche nel settore degli asili, nella misura in cui non sia espressamente dichiarato inammissibile.

Il Tribunale ha inoltre esaminato la prescrizione della pretesa di restituzione. Ha stabilito che il termine di prescrizione di un anno ai sensi dell'art. 85 cpv. 3 LAsi, al momento in cui il Dipartimento ha confermato la decisione di restituzione dell'Ufficio federale per i rifugiati, era già scaduto da tempo. Il…