Art. 121 LAsi

Disposizioni transitorie

1 Le procedure pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto.
2 Le procedure pendenti volte a ottenere il permesso di dimora di polizia degli stranieri ai sensi dell’attuale articolo 17 cpv. 2 diventano prive di oggetto.
3 La Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo e il DFGP restano competenti in merito alle procedure di ricorso pendenti davanti ai loro servizi all’entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo il cpv. 2.
4 Con l’entrata in vigore della presente legge, gli stranieri ammessi provvisoriamente in gruppo in virtù dell’attuale articolo 14a cpv. 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri sottostanno alle disposizioni del capitolo 4. La durata della presenza delle persone ammesse provvisoriamente in gruppo è computata per il calcolo dei termini previsti dall’articolo 74 capoversi 2 e 3.
5 Il versamento delle prestazioni assistenziali a rifugiati titolari di un permesso di dimora è retto dal diritto previgente durante due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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